ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE | Elenco procedimenti | Elenco delle tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | Attività e procedimenti | Amm. Trasparente

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE

Nomina

La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'appello attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Modalità di iscrizione all'Albo

Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte d'appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno. (Vedi modello in allegato)

Requisiti

Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:

  • essere cittadini italiani
  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
  • non aver superato il 70º anno di età

Sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’Ufficio elettorale di sezione:

  • i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Informazioni

Termini di conclusione:

31 dicembre

Normativa di riferimento:

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Modalità di avvio:

Richiesta