Informazioni
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Istanza di parte
Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla legge 20 maggio 2016, n.76 denominata "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" le coppie hanno, oltre al matrimonio, la possibilità di far riconoscere la propria unione attraverso le unioni civili (tra persone dello stesso sesso) e le convivenze di fatto. Le unioni civili riguardano le persone dello stesso sesso, mentre il riconoscimento delle convivenze riguarda sia le coppie eterosessuali che omosessuali.
L'UNIONE CIVILE DAVANTI AL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
Si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni.
L'Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l'istruttoria preliminare.
Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile procedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.
CONVIVENZA DI FATTO
può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.