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CERTIFICATI ANAGRAFICI -RILASCIO

 

ATTENZIONE: Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel,  etc). Le Pa e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

RILASCIO CERTIFICATI AI PRIVATI

Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, n° 223, prevede al suo articolo 33 che “l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di Legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (…) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale d'Anagrafe d'ordine del Sindaco”.

Non è  possibile, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, rilasciare informazioni anagrafiche di qualsiasi tipo se non in forma certificativa.

Per tale motivo, in nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono.

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 Ottobre 1972, n° 642, con riferimento all'art. 4 dell'allegato “A” tariffa Parte I (modificata con D.M. 20 Agosto 1992), le certificazioni anagrafiche richieste  sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine. (SALVO LE ESENZIONI DI LEGGE)

Le certificazioni di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo.

Autocertificazione da produrre a soggetti privati e verifiche

L’art. 30-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, ha introdotto una importante novità nella normativa sulle autocertificazioni (DPR n. 445/2000):

dal settembre 2020 anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.

I privati - banche, assicurazioni ecc... - possono verificare il contenuto delle autodichiarazioni utilizzando il modulo “Richiesta verifica dati autocertificazione da parte di privati”, da trasmettere al protocollo dell'ente: info@comune.cevo.bs.it

Nel ricordare che la verifica può essere effettuata previo consenso del dichiarante, è altresì disponibile un modulo di autocertificazione con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Demografici o al Comune di Cevo (BS)

Informazioni

Termini di conclusione:

2 giorni lavorativi

Normativa di riferimento:

Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, n° 223

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

1 giorni lavorativi

Modalità di avvio:

Istanza di parte