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MATRIMONIO

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Le pubblicazioni di matrimonio sono una “formalità preliminare”  alla celebrazione del matrimonio. Lo scopo è di rendere nota al pubblico l’intenzione di due persone bene individuate di contrarre matrimonio tra di loro  e quindi di accertare l’eventuale esistenza di impedimenti.
Devono essere richieste all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei due futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Consiste nell’affissione per otto giorni alla porta della Casa Comunale di un atto recante l’indicazione delle generalità delle persone che intendono contrarre matrimonio.

Il procedimento per le pubblicazioni di matrimonio consta di 3 fasi:

  • avvio della pratica di matrimonio: la richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente e contemporaneamente, o tramite persona che da essi ha ricevuto l’incarico con procura speciale, all’Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l’apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro di culto del Comune di Cevo. (Al fine di rendere un miglior servizio all’utenza si consiglia di concordare con l’Ufficio di Stato Civile data ed ora della firma del verbale al n.0364/634104)

  • la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza

  • esposizione delle pubblicazioni: L’Ufficiale dello Stato Civile, verificata la documentazione acquisita,  provvede all’esposizione delle pubblicazioni presso l’apposito spazio e richiede analoga esposizione al Comune di residenza dell’altro futuro sposo, se diverso da Cevo. Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (€ 32,00 se uno degli sposi non è residente nel Comune e si rende quindi necessario procedere alla richiesta di pubblicazioni ad altro Comune)

Documenti da presentare in casi particolari:

  • straniero che intende sposarsi in Italia: 1) nulla-osta rilasciato dal consolato dello stato estero di appartenenza, ai sensi dell'Art. 116 del Codice Civile - tradotto, e, ove previsto, legalizzato o apostillato in Prefettura; tale documento deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge). Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia. Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza; 2) carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità; 3) se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento)
  • matrimonio in presenza di divieto temporaneo (ovvero nel caso in cui per la futura sposa non siano trascorsi i 300 giorni dalla cessazione del precedente Matrimonio): decreto di autorizzazione del Tribunale;
  • matrimonio del minore d'età: decreto di ammissione al Matrimonio da parte del Tribunale.

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

Matrimonio religioso
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Matrimonio Religioso

Il matrimonio religioso è celebrato davanti al Sacerdote o al Ministro di Culto e produce gli effetti civili a condizione che venga trascritto nei registri di matrimonio del Comune. La trasmissione dell’atto all’Ufficio di Stato Civile del Comune per la trascrizione, di norma, avviene a cura del Parroco o del Ministro di Culto.

Matrimonio civile
Si celebra in Comune - in Via Roma n.22, davanti al Sindaco o suo delegato ed in presenza di due testimoni.
La data e l’ora devono essere concordate con congruo anticipo.

REGIME PATRIMONIALE DEL MATRIMONIO

Gli sposi possono scegliere il regime della separazione dei beni. In questo caso devono dichiararlo:

  • all’Ufficiale dello Stato Civile se matrimonio civile;

  • al Sacerdote o al Ministro di Culto se religioso.

Se gli sposi non dichiarano nulla, entrano automaticamente nel regime di comunione dei beni.

 Fanno parte della comunione dei beni:

  • acquisti compiuti insieme o separatamente  dai coniugi durante il matrimonio (esclusi i beni personali);

  • aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;

  • utili e incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio.

Non fanno parte della comunione dei beni:

  • beni di proprietà o titolarità di diritto di godimento antecedenti il matrimonio;

  • beni successivi al matrimonio acquisiti per donazione o eredità, di cui non è stata specificata l’attribuzione in comunione.

  • Beni di uso strettamente personale del coniuge;

  • Beni che servono alla professione del coniuge non facenti parte di un’azienda gestita in comunione.

 

Informazioni

Termini di conclusione:

8 giorni

Modalità di avvio:

Istanza di parte